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Sez. L, Sentenza n. 885 del 02/02/1983 (Rv. 425636 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMMISSIONI INTERNE E CONCILIAZIONI AZIENDALI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 8 MAGGIO 1953 PER LE COMMISSIONI INTERNE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - APPLICABILITÀ AD UN'IMPRESA IN FORZA SOLTANTO DEL CARATTERE INDUSTRIALE DELLA SUA ATTIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425636-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMMISSIONI INTERNE E CONCILIAZIONI AZIENDALI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 8 MAGGIO 1953 PER LE COMMISSIONI INTERNE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - APPLICABILITÀ AD UN'IMPRESA IN FORZA SOLTANTO DEL CARATTERE INDUSTRIALE DELLA SUA ATTIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'accordo interconfederale 8 maggio 1953, per le commissioni interne delle imprese industriali - in particolare, la norma per la quale i membri delle commissioni interne non possono essere licenziati se non con il nullaosta delle organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano il lavoratore interessato - pur essendo anteriore alla legge di delega 14 luglio 1959 n. 741 per l'emanazione dei decreti legislativi (efficaci, come tali, per la generalità), contenenti tutte le clausole degli accordi economici collettivi, sui minimi di trattamento economico e normativo, non può ritenersi applicabile ad un'impresa soltanto in forza del carattere industriale della sua attività, in quanto, non avendo per oggetto il trattamento economico e normativo dei lavoratori di categoria, ma essendo unicamente istitutivo delle commissioni interne e, quindi, non riferendosi affatto a minimi di carattere normativo ed a minimi tariffari, è stato considerato non compreso nell'estensione prevista dalla legge n. 741 del 1959, non venne pertanto preso in considerazione dal governo ai fini dell'emanazione del decreto legislativo previsto dalla delega contenuta in detta legge e, di conseguenza, non può considerarsi efficace erga omnes, bensì esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. (V 2308/74, mass n 370698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Contr. Coll. 08/05/1953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)