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Sez. L, Sentenza n. 2308 del 29/07/1974 (Rv. 370698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART 14 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 18 APRILE 1966 SULLE COMMISSIONI INTERNE.*
Stato
decisa il 1974-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART 14 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 18 APRILE 1966 SULLE COMMISSIONI INTERNE.*

I contratti e gli accordi collettivi stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo sono contratti di diritto privato, efficaci come tali solo tra le parti, si che la loro interpretazione e riservata al giudice del merito e non e sindacabile in Sede di legittimita, salvo il caso di violazione delle norme sull'interpretazione dettate dal codice civile e salvi i vizi di motivazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la sentenza di merito con cui si era ritenuto che l'art 14 dell'accordo interconfederale del 18 aprile 1966 non sottraesse i componenti delle commissioni interne alle norme sui licenziamenti per riduzione di personale (licenziamenti collettivi). (Conf sulla prima parte: 1307'73, mass n 363918; (Conf 2541'59, mass n 342117).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 18/04/1966 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)