diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 982 del 23/09/1986 Ud. (dep. 30/01/1987) Rv. 174954 - 01

ARMI - IN GENERE - OMESSA RIPETIZIONE DELLA DENUNCIA - REATO CONFIGURABILE - IPOTESI CRIMINOSA DI CUI ALL'ART. 697 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174954-01

ARMI - IN GENERE - OMESSA RIPETIZIONE DELLA DENUNCIA - REATO CONFIGURABILE - IPOTESI CRIMINOSA DI CUI ALL'ART. 697 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

La mancata ripetizione della denuncia, in caso di trasferimento delle armi, già denunciate ai sensi dell'art. 38 del testo unico di pubblica sicurezza, da una località all'altra del territorio dello stato non configura il reato contravvenzionale di cui allo art. 697 cod. pen. come modificato agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, ma solo la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 58 del regolamento del suddetto testo unico e all'art. 221 terzo comma dello stesso testo. (V mass n 170128).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)