Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 21/04/1999 Cc. (dep. 20/05/1999) Rv. 213795 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Custodia cautelare subita all'estero - Rinnovazione del giudizio in Italia - Condanna alla pena dell'ergastolo - Computabilità della carcerazione subita all'estero ai fini della ammissione ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario - Ammissibilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO
A norma dell'art.138 cod.pen., la pena o la custodia cautelare subita all'estero, essendo in ogni caso "computabile" quando il giudizio è rinnovato in Italia, deve essere ritenuta dal giudice a tutti gli effetti per i quali il relativo computo abbia rilievo, a prescindere, quindi, dalla non frazionabilità teorica dell'ergastolo. Ciò sta pertanto a significare che, tenuto conto delle "specie" delle pene poste a raffronto, la carcerazione subita all'estero non potrà non essere valutata, rispetto alla pena dell'ergastolo irrogata e da eseguire in Italia, come parte di un unico rapporto esecutivo, con ovvi effetti ai fini del computo del periodo di espiazione necessario per l'accesso agli istituti di emenda previsti dall'ordinamento, i quali, soli, giustificano la compatibilità costituzionale della pena perpetua con il principio sancito dall'art.27, terzo comma, Cost. (v.Corte cost., sent. n. 168 del 1994 e n.264 del 1974).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)