Sez. 1 - , Sentenza n. 16462 del 30/03/2021 Cc. (dep. 29/04/2021) Rv. 281195 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pena detentiva - Esecuzione - Deduzione del condannato di espiazione all’estero - Giudice dell’esecuzione - Obbligo di verifica anche mediante richiesta di informazioni all’autorità giudiziaria straniera - Sussistenza - Sindacato circa la legittimità del provvedimento straniero di esecuzione - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di esecuzione della pena detentiva, qualora il condannato deduca di aver scontato all'estero la pena inflittagli con sentenza emessa in Italia, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare, anche mediante richieste di informazioni all'autorità giudiziaria straniera, il dato storico dell'avvenuta espiazione, senza poter sindacare la legittimità del provvedimento del giudice straniero che ha disposto l'esecuzione. (Fattispecie in cui l'autorità giudiziaria rumena aveva disposto l'esecuzione della pena risultante a seguito del riconoscimento della continuazione tra diversi reati giudicati con sentenze rese in Romania ed una sentenza resa in Italia non ancora irrevocabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Legge 03/07/1989 num. 257, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)