Sez. 2, Sentenza n. 1524 del 04/04/1978 (Rv. 390898 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DEI PAVIMENTI DEI VANI TERRANEI - ILLEGITTIMITA - ESISTENZA DI MASSETTI O VESPAI SOTTO I PREDETTI PAVIMENTI E DESTINATI ALL'UTILITA DEI VANI SOVRASTANTI - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DEI PAVIMENTI DEI VANI TERRANEI - ILLEGITTIMITA - ESISTENZA DI MASSETTI O VESPAI SOTTO I PREDETTI PAVIMENTI E DESTINATI ALL'UTILITA DEI VANI SOVRASTANTI - IRRILEVANZA.*
Il proprietario di vani terranei in un edificio condominiale non puo abbassare il livello dei relativi pavimenti per ingrandire il volume dei vani stessi o per ricavarne altri di sua esclusiva proprieta neppure ove esistano, sotto i pavimenti, massetti e vespai, destinati all'utilita dei vani cui sottostanno poiche anche ove risulti provata l'appartenenza di tali manufatti al proprietario dei vani sovrastanti, non diviene, per questo fatto, di proprieta singola l'area condominiale in cui i manufatti stessi si trovano immersi. (V 297/77, mass n 383825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117 com. 1, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)