Sez. 2, Sentenza n. 297 del 20/01/1977 (Rv. 383825 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - ESCAVAZIONE IN PROFONDITA DEL SOTTOSUOLO DA PARTE DI UN CONDOMINO SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI - INAMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - ESCAVAZIONE IN PROFONDITA DEL SOTTOSUOLO DA PARTE DI UN CONDOMINO SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI - INAMMISSIBILITA.*
Il singolo condomino non puo, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, procedere alla escavazione in profondita del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti di proprieta singola giacche l'attrazione della cosa comune nell'ambito della proprieta esclusiva di uno dei comunisti e la conseguente sottrazione di essa, alla possibilita di sfruttamento collettivo, comportano una lesione del diritto di proprieta degli altri condomini sulle parti comuni dell'edificio. (V 3285/69, mass n 343313; (V 3317/68, mass n 336317; (V 1323/67, mass n 327883).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)