Sez. U, Sentenza n. 16263 del 19/11/2002 (Rv. 558579 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Ricorso per cassazione - Termine - Sospensione per effetto della proposizione della revocazione - Automatismo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per motivi inerenti alla giurisdizione è soggetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, indipendentemente dalla notificazione, a quello di un anno dalla pubblicazione. Nè detto termine è sospeso dalla proposizione della impugnazione per revocazione, atteso che, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., la sospensione a seguito di quella proposizione è destinata ad operare non automaticamente, ma solo se disposta, su istanza di parte, dal giudice della revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)