Sez. 6, Sentenza n. 37592 del 11/06/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256332 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Assoluzione dell'imputato in primo grado - Declaratoria in appello della prescrizione - Diversa e non maggiormente plausibile valutazione delle medesime prove - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
È illegittima la sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria, dichiara la prescrizione, affermando la responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini civili, sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. (Fattispecie in cui la corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria, ribaltando il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie sulla base di sillogismo fondato sulla transitività della prova relativa ad altro reato, siccome commesso nell'ambito di un contesto omogeneo ed in concorso con le medesime persone).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)