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Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215132 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Mancanza o illogicità della motivazione - Nozione.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215132-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere, rispettivamente, nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte; e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)