Sez. 1, Sentenza n. 12631 del 26/05/2006 (Rv. 589752 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Accoglimento del ricorso - Annullamento dell'ordinanza - Ingiunzione da parte dell'Amministrazione - Acquiescenza - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
In materia di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce acquiescenza tacita il comportamento dell'Amministrazione che, a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal privato da parte del giudice di pace, annulli l'ordinanza ingiunzione impugnata, dando in tal modo attuazione alla sentenza ed eliminando dal mondo giuridico, con effetto anticipato rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, l'ordinanza ingiunzione; ne consegue che il ricorso per cassazione eventualmente proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza del giudice di pace deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)