Sez. L, Sentenza n. 11798 del 02/08/2003 (Rv. 565647 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Spontanea esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva - Atto di acquiescenza - Configurabilità - Esclusione - Esecuzione della sentenza da parte di un ente pubblico - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
La spontanea esecuzione della sentenza (provvisoriamente esecutiva) - pur se non accompagnata da specifica riserva- non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, anche nel caso in cui ad eseguire la sentenza sia la P.A..(In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato non costituire acquiescenza tacita l'assegnazione del pubblico dipendente alle mansioni superiori a quelle del suo livello, in quanto la spontanea esecuzione della sentenza, effettuata per contingenti esigenze di servizio o della parte, non è astrattamente incompatibile con la datoriale volontà di impugnarla).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)