Sez. 3, Sentenza n. 748 del 31/03/1967 (Rv. 326809 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO CONVALIDA DI SFRATTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE E RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - NATURA DI SENTENZA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO CONVALIDA DI SFRATTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE E RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - NATURA DI SENTENZA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*
Il provvedimento, con il quale il pretore, nel procedimento di convalida di sfratto, rimette la causa davanti al giudice ritenuto competente per il merito, respingendo l'eccezione di litispendenza, ha carattere decisorio e natura di sentenza in ordine alla Competenza e, quindi, e impugnabile a norma degli artt.42 ss. C.P.C. (Cfr.2816-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)