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Sez. 3, Sentenza n. 748 del 31/03/1967 (Rv. 326809 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO CONVALIDA DI SFRATTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE E RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - NATURA DI SENTENZA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326809-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO CONVALIDA DI SFRATTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE E RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - NATURA DI SENTENZA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*

Il provvedimento, con il quale il pretore, nel procedimento di convalida di sfratto, rimette la causa davanti al giudice ritenuto competente per il merito, respingendo l'eccezione di litispendenza, ha carattere decisorio e natura di sentenza in ordine alla Competenza e, quindi, e impugnabile a norma degli artt.42 ss. C.P.C. (Cfr.2816-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)