Sez. 1, Sentenza n. 1179 del 14/04/1969 (Rv. 339768 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME ISTITUTIVE DELLE SEZIONI ELETTORALI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA IN PRIMO ED UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME ISTITUTIVE DELLE SEZIONI ELETTORALI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA IN PRIMO ED UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
La Competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie riguardanti le operazioni elettorali amministrative, gia devolute, ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n.1147, alle Sezioni per il contenzioso elettorale degli istituendi tribunali amministrativi regionali, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n.49 del 27 maggio 1968, spetta in primo ed unico grado al consiglio di stato quale giudice generale degli interessi legittimi. (V. 3987-68, massima n.337563 3043-68, massima n.335900 1189-68, massima n.332683 1375-67, massima n.327980).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 3, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)