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Sez. 1, Sentenza n. 16498 del 04/11/2003 (Rv. 567861 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Opposizione concernente l'entità della sanzione - Poteri del giudice - Contestazione di una pluralità di violazioni - Esclusione di alcune violazioni - Riduzione dell'entità della sanzione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie di tema di sanzione irrogate per violazione delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567861-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO

In tema di opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della sanzione, il giudice dell'opposizione è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge e, pertanto, non è soggetto a parametri fissi di proporzionalità, correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, potendo reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni, anche qualora escluda l'esistenza di alcune delle violazioni contestate, purché motivi in ordine all'apprezzamento della sostanziale ininfluenza sulla complessiva gravità dei fatti di quelle ritenute insussistenti (Fattispecie di tema di sanzione amministrativa irrogata per violazione delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in materia di attività di intermediazione finanziaria).

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 art. 21, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)