Sez. 1, Sentenza n. 12619 del 13/06/2005 (Rv. 582708 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Omissione - Motivo - Indicazione nel verbale - Necessità - Fondamento - Disamina da parte del giudice - Condizioni - Portata.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi -in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str.- nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, ove specificamente censurati da parte dell'opponente, debbono formare oggetto di particolare e diretta disamina da parte del giudice, che non può limitarsi ad un generico riferimento ad essi senza specificarne il contenuto, accomunandoli in un giudizio complessivo ed apodittico, ma è tenuto a compiutamente valutarli, chiarendo con adeguate e pertinenti argomentazioni le ragioni della sua decisione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)