Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11004 del 08/05/2018 (Rv. 648681 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO | Prescrizione - Casi di sospensione - Applicazione analogica - Esclusione - Sospensione ex art. 2942, n.1, c.c. - Incapacità naturale - Inapplicabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO
I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto; ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)