Sez. 1, Sentenza n. 4191 del 19/12/1975 (Rv. 378539 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - CASI DI SOSPENSIONE - TASSATIVITA - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - INAMMISSIBILITA - SOSPENSIONE PER INTERDIZIONE DA INFERMITA MENTALE - ESTENSIONE ALLA INCAPACITA NATURALE - INSUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - CASI DI SOSPENSIONE - TASSATIVITA - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - INAMMISSIBILITA - SOSPENSIONE PER INTERDIZIONE DA INFERMITA MENTALE - ESTENSIONE ALLA INCAPACITA NATURALE - INSUSSISTENZA.*
I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermita di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla mera incapacita naturale. (V 1482/71, mass n 351801).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)