Sez. 3, Sentenza n. 8939 del 27/05/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160881 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA - DOLO GENERICO - SUSSISTENZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA - DOLO GENERICO - SUSSISTENZA.*
Nei reati di contrabbando di valuta, il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di portare denaro od altri equipollenti oltre frontiera allo scopo precipuo di utilizzarli all'estero. (Conf mass n 158110 ed ivi citate; (Conf mass n 155704; (Conf mass n 153288).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)