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Sez. 3, Sentenza n. 9676 del 28/06/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155704 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ESPORTAZIONE DI VALUTA ALL'ESTERO - È REATO DI PURA CONDOTTA - MOMENTO PERFEZIONATIVO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155704-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ESPORTAZIONE DI VALUTA ALL'ESTERO - È REATO DI PURA CONDOTTA - MOMENTO PERFEZIONATIVO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

L'illecita esportazione di valuta costituisce un reato di pura condotta che si perfeziona con il compimento dell'Azione vietata e con la sussistenza del dolo generico consistente nella coscienza e volontà di portare la valuta oltre frontiera. (nella specie l'imputato aveva addotto la Mancanza della prova circa la sua intenzione di spendere all'estero la valuta).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)