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Sez. L, Sentenza n. 14962 del 04/08/2004 (Rv. 575218 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Datore di lavoro dichiarato fallito - Domanda di ammissione al passivo del credito contributivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Conseguenze - Domanda proposta prima della entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Prescrizione decennale "ex lege" n. 153 del 1969 - Applicabilità - Sospensione triennale prevista dal d.l. n. 463 del 1983 - Operatività.
Stato
decisa il 2004-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575218-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione del diritto dell'istituto previdenziale alla corresponsione dei contributi, la domanda di ammissione al passivo produce le stesse conseguenze della domanda giudiziale ai fini della interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale; pertanto, poiché l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'introdurre il nuovo termine di prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, al comma 10, esclude espressamente l'operatività della nuova disciplina per le contribuzioni relative a periodi anteriori alla entrata in vigore della stessa in presenza di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente, il credito contributivo, per il quale l'istituto previdenziale abbia chiesto l'ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro tenuto all'obbligazione contributiva prima della entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, si prescrive nel termine decennale previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, tenendo altresì conto della sospensione triennale dettata dal decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)