Sez. 1, Sentenza n. 8990 del 11/09/1997 (Rv. 507869 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Irrilevanza - Ammissione al passivo - Domanda - Interruzione della prescrizione - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie; soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)