diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1475 del 24/11/1984 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167853 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - OMESSA RILEVAZIONE DEL VIZIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO IN CASO DI IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO CHE CHIEDA L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167853-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - OMESSA RILEVAZIONE DEL VIZIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO IN CASO DI IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO CHE CHIEDA L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - LIMITI.*

La Mancanza di relazione tra fatto enunciato nella ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione e il fatto risultato dal dibattimento deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado, il quale, con ordinanza, deve disporre la trasmissione degli Atti al P.m., ai sensi dell'art. 477 comma secondo cod. proc. pen.. qualora il primo giudice non abbia rilevato il predetto vizio ed abbia deciso nel merito in relazione al fatto contestato, il giudice d'appello è tenuto a rilevarlo, ai sensi degli artt. 519, 477 comma secondo cod. proc. pen., tenendo presente la situazione di fatto esistente al momento della decisione impugnata e nei limiti imposti dal regime delle impugnazioni. (nella specie si è ritenuto che non violi il principio dell'effetto devolutivo delle impugnazioni il giudice d'appello che applica le citate Disposizioni, nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato con la richiesta di assoluzione con formula piena. In tale ipotesi, infatti, il giudice di secondo grado deve innanzitutto verificare se il fatto risultato dal dibattimento corrisponda a quello contestato con gli Atti conclusivi della istruttoria, non potendo altrimenti pronunciarsi nel merito delle questioni denunciate dall'imputato, che una tale correlazione presuppongono). (Cfr. Sez. Un. 9 novembre 1968, virgallita).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)