Sez. 1, Sentenza n. 1443 del 16/04/1975 (Rv. 375004 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - DIVISIONE SIMULTANEA DI UNA PLURALITA DI COMUNIONI - ASSEGNAZIONI EFFETTUATE CON I BENI DELL'UNA E DELL'ALTRA MASSA - NATURA ATTRIBUTIVA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - DIVISIONE SIMULTANEA DI UNA PLURALITA DI COMUNIONI - ASSEGNAZIONI EFFETTUATE CON I BENI DELL'UNA E DELL'ALTRA MASSA - NATURA ATTRIBUTIVA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di divisione simultanea di piu comunioni, le assegnazioni effettuate con i beni dell'una e dell'altra massa non possono, ai fini dell'imposta di registro, essere considerate dichiarative, e devono invece, essere ritenute attributive, cioe traslative, ove non corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascun condividente nelle diverse comunioni, restando indifferente che esse, nelle diverse comunioni, siano distribuite in eguale misura o in maniera diversa. (V 1398/73, mass n 364077; 3196/63; 1620/63; 2224/61; (V 3189/59; 37/52; 2414/41).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 48 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)