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Sez. 1, Sentenza n. 168 del 14/01/1977 (Rv. 383669 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - GRADUALE - PROPORZIONALE - COMUNIONE EREDITARIA FRA LE STESSE PERSONE DI BENI PROVENIENTI DA TITOLI DIVERSI - DIRITTI DEL SINGOLO PARTECIPANTE - DIVISIONE SIMULTANEA - ASSEGNAZIONE DI BENI NON CORRISPONDENTI ALLE QUOTE NELLE SINGOLE COMUNIONI - NATURA TRASLATIVA - TRIBUTO PROPORZIONALE - APPLICAZIONE - TRIBUTO GRADUALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383669-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - GRADUALE - PROPORZIONALE - COMUNIONE EREDITARIA FRA LE STESSE PERSONE DI BENI PROVENIENTI DA TITOLI DIVERSI - DIRITTI DEL SINGOLO PARTECIPANTE - DIVISIONE SIMULTANEA - ASSEGNAZIONE DI BENI NON CORRISPONDENTI ALLE QUOTE NELLE SINGOLE COMUNIONI - NATURA TRASLATIVA - TRIBUTO PROPORZIONALE - APPLICAZIONE - TRIBUTO GRADUALE - ESCLUSIONE.*

Qualora, fra le stesse persone, siano oggetto di comunione ereditaria beni che provengano da titoli diversi (nella specie, per successione di piu fratelli nei confronti del padre, e, posteriormente, nei confronti del nonno), e che non siano soggetti a refluire in un'unica massa per effetto di collazione, il singolo partecipante non vanta sulla totalita dei beni un unico diritto, corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano dai vari titoli, ma una pluralita di diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e con riguardo ai beni acquisiti in base al titolo stesso. Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, nell'ipotesi di divisione simultanea di tutti quei cespiti oggetto di comunione, le assegnazioni di beni non corrispondenti alle quote spettanti a ciascun condividente nelle singole comunioni vanno considerate traslative, non dichiarative, e, conseguentemente, vanno sottoposte al tributo proporzionale, anziche a quello graduale. (V 1443/75, mass n 375004; (V 1398/73, mass n 364077; (V 3196/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 737, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 48, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)