Sez. 2, Sentenza n. 722 del 06/03/1968 (Rv. 331952 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - EFFETTI - APPELLO PROPOSTO PRIMA DELL'EMANAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - INAMMISSIBILITA - RIPROPOSIZIONE DELL'APPELLO UNITAMENTE A QUELLO CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - EFFETTI - APPELLO PROPOSTO PRIMA DELL'EMANAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - INAMMISSIBILITA - RIPROPOSIZIONE DELL'APPELLO UNITAMENTE A QUELLO CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA - AMMISSIBILITA.*
Dal principio - stabilito nel secondo comma dell'art. 340 cod.proc. civ. - per cui, quando sia stata fatta riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, l'appello deve esser proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, discende la conseguenza dell'inammissibilita temporanea dell'appello proposto prima dell'emanazione della sentenza definitiva. La declaratoria di inammissibilita in tale ipotesi non impedisce, peraltro, la riproposizione, a suo tempo, del gravame, non ostando al riguardo l'art. 358 cod. proc.civ., che non si applica ai casi di semplice intempestivita del gravame dichiarato inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)