Sez. 2, Sentenza n. 3059 del 29/10/1971 (Rv. 354371 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA DI GRAVAME - SUCCESSIVO GRAVAME IMMEDIATO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DEL GRAVAME AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA E QUELLA DEFINITIVA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA DI GRAVAME - SUCCESSIVO GRAVAME IMMEDIATO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DEL GRAVAME AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA E QUELLA DEFINITIVA - AMMISSIBILITA.*
L'alternativa tra l'impugnazione immediata e la impugnazione differita, prevista dagli artt 340 e 361 cod proc civ in ordine alla sentenza non definitiva, si risolve, mediante la dichiarazione di riserva della impugnazione che, nel sistema della legge, costituisce l'atto con il quale la parte interessata esercita ed esaurisce il proprio potere di scelta tra due modi di impugnazione, optando per quella differita. Ne consegue che una volta fatta tempestiva e rituale riserva di gravame, alla parte resta preclusa definitivamente la possibilita della impugnazione immediata, e pero, se questa, nonostante la riserva, viene ugualmente proposta, dovra, necessariamente essere dichiarata inammissibile. Tuttavia, siffatta declaratoria di inammissibilita, proprio perche determinata dalla intempestivita dell'impugnazione riveste carattere temporaneo, e per questo suo carattere, come non e inquadrabile tra i casi di inammissibilita vera e propria, cui si riferiscono le Disposizioni degli artt 358 e 387 cod proc civ cosi non preclude alla parte il diritto di riproporre l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva, quando sia stata emessa quella definitiva. (V 722'68, mass n 331952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)