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Sez. 2 - , Sentenza n. 19936 del 21/06/2022 (Rv. 665008 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE | Art. 1189 c.c. - Applicabilità nell’ipotesi di somme depositate in conto corrente - Sussistenza - Ragioni - Azione esperibile dall’erede per la restituzione - Art. 2033 c.c. - Applicabilità -
Stato
decisa il 2022-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665008-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE

L'art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente l'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dall'art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall'accipiens dopo che egli l'abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice.

Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)