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Sez. 1 - , Sentenza n. 25170 del 07/12/2016 (Rv. 642142 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Azione di ripetizione di indebito – Legittimazione passiva esclusiva del soggetto che ha percepito la somma – Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642142-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

Rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva in capo alla banca “accipiens”, riconoscendola erroneamente sussistente in capo al soggetto al quale il denaro era successivamente pervenuto per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa della banca stessa ed a cagione della condotta del suo preposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)