Sez. 6, Sentenza n. 800 del 31/03/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114745 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA -ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ESTREMI - CONDIZIONI - EFFETTI.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA -ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ESTREMI - CONDIZIONI - EFFETTI.*
Soltanto l'errore sul fatto costitutivo del reato puo essere invocato per eliminare o modificare l'elemento psichico in modo da dar luogo ad una responsabilita attenuata per colpa. L'errore deve cadere su un estremo materiale del reato e consistere in una difettosa percezione, tal che il lato volitivo del processo psichico risulti inficiato da quello intellettivo, con la conseguenza che il soggetto si determini ed agisca nel presupposto di una situazione non corrispondente a quella effettiva. Qualora, invece, ogni aspetto della realta, nei suoi elementi concreti, sia stato esattamente percepito dal soggetto, l'errata interpretazione tecnica o giuridica della situazione percepita non e valevole ne a determinare ne ad attenuare la responsabilita. (V 113337, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)