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Sez. U, Ordinanza n. 6487 del 06/05/2002 (Rv. 554167 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Condizioni - Venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti - Necessità - Principio espresso in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554167-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Affinché nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, occorre che la situazione sopravvenuta abbia fatto venir meno ogni posizione di contrasto tra le parti, solo in tal caso potendosi ritenere cessato l'interesse alla definizione del giudizio. (Principio espresso in sede di regolamento preventivo di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)