Sez. L, Sentenza n. 6697 del 30/03/2005 (Rv. 580392 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Transazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Soddisfazione attuale dell'interesse dell'attore - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Nell'ipotesi di transazione della lite intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, affinchè nel giudizio dinanzi alla Corte possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, è necessario che sia scomparso ogni possibile motivo di contrasto, nonchè che vi sia la manifestazione della volontà del ricorrente di non voler proseguire il processo, il che equivale alla soddisfazione attuale, e non futura ed eventuale, dell'interesse che ha indotto la parte ad agire in giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte Cass., in un giudizio promosso dal lavoratore per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare e la reintegra nel posto di lavoro, ha escluso che tali presupposti ricorressero in presenza di transazione nella quale, all'"impegno" del datore di lavoro a revocare il licenziamento e a reintegrare il lavoratore, si collegava l'obbligo di quest'ultimo di restituire rateizzate le somme indebitamente percepite e si esprimeva solo l'"impegno" a rinunciare al ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)