Sez. 5 - , Ordinanza n. 3445 del 11/02/2021 (Rv. 660650 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art.7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504 del 1992 – Beni immobili di proprietà di ASL temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali per impossibilità temporanea - Spettanza - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, spetta anche con riferimento agli immobili di proprietà di ALS temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali qualora, a fronte del mancato effettivo utilizzo, permanga la destinazione potenziale e la strumentalità dei beni all'esercizio delle attività protette.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)