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Sez. 5, Sentenza n. 9948 del 16/04/2008 (Rv. 602602 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art.7, comma 1, lett.i), del d.lgs. n.504 del 1992 - Spettanza - Condizioni - Disponibilità dell'immobile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602602-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dell'imposta prevista dall'art.7, comma 1, lett.i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, spetta anche nel caso in cui la relazione tra l'immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto no profit. (Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro) ha diritto all'esenzione prevista dall'articolo richiamato anche se il terreno non è stato effettivamente utilizzato (perché nella specie inagibile), purché sia stato nella sua disponibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 n. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)