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Sez. 1, Sentenza n. 31739 del 01/07/2010 Cc. (dep. 12/08/2010) Rv. 248357 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ammissione al regime di semilibertà - Revoca - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248357-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento. (Nella specie, erano state valorizzate, a fondamento della revoca, le reiterate frequentazioni di soggetti coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, che documentavano l'uso strumentale delle prescrizioni dei benefici premiali). attribuito rilievo

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)