Sez. 1, Sentenza n. 57634 del 21/09/2017 Cc. (dep. 27/12/2017) Rv. 271909 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Semilibertà - Revoca - Efficacia temporale - Individuazione - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di benefici penitenziari, la revoca della semilibertà disposta per comportamento incompatibile ha effetto soltanto per il futuro, attese le caratteristiche profondamente afflittive di tale misura, che la rendono paragonabile alla detenzione; di conseguenza, devono essere riconosciuti in detrazione i periodi di pena espiati in costanza di misura sino alla revoca.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)