Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 23/04/1980 (Rv. 406411 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI EGUALE CONCORSO DI COLPA - MANCANZA DI DANNI IN UNO DEI VEICOLI - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI EGUALE CONCORSO DI COLPA - MANCANZA DI DANNI IN UNO DEI VEICOLI - IRRILEVANZA.*
Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti - la quale ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se ed in quanto non sia stato possibile accertare quale sia stato in concreto il grado d'incidenza delle singole colpe - si applica a seguito della sentenza della Corte costituzionale 29 dicembre 1972 n 205 (che ha dichiarato la parziale illegittimita del secondo comma dell'art 2054 cod civ), anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli non abbia riportato danni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)