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Sez. 3, Sentenza n. 1143 del 25/02/1981 (Rv. 411707 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI EGUALE CONCORSO DI COLPA - CARATTERE SUSSIDIARIO - SUPERAMENTO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI E DELLA MANCANZA ASSOLUTA DI ADDEBITI A CARICO DELL'ALTRO.*
Stato
decisa il 1981-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411707-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI EGUALE CONCORSO DI COLPA - CARATTERE SUSSIDIARIO - SUPERAMENTO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI E DELLA MANCANZA ASSOLUTA DI ADDEBITI A CARICO DELL'ALTRO.*

La presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dal secondo comma dell'art 2054 cod civ nel caso di scontro tra veicoli, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui, attraverso le risultanze probatorie acquisite, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Pertanto, una volta accertato che la condotta di uno solo di essi ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa puo muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza, non vi e margine per ulteriori indagini, nulla rimanendo da accertare a carico del conducente risultato assolutamente incolpevole per aver tenuto una condotta di guida affatto ineccepibile e per essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunche per evitare il sinistro. (Conf 1548/80, mass n 405115; (Conf 1179/80, mass n 404665; (Conf 2660/80, mass n 406411; (Conf 2766779, mass n 399069; (Conf 3912/78, mass n 393512; (Conf 2334/76, mass n 381124).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)