Sez. 5, Sentenza n. 874 del 20/10/2020 Cc. (dep. 12/01/2021) Rv. 280402 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Impresa confiscata - Revoca misura - Spese per compensi dei lavoratori dipendenti - Soggetto obbligato – Individuazione – Spese per il coadiutore – Differenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione, le spese sostenute per i compensi dei lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a confisca, nel caso di restituzione alla parte privata del bene, sono a carico del privato e non dell'erario, in quanto necessarie o utili per la conservazione e la gestione del bene, a differenza di quelle sostenute dall'amministratore giudiziario per il coadiutore ex art. 35, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161), che rientrano comunque nel conto della gestione ex art. 42, comma 3, del medesimo decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3, Legge 17/10/2017 num. 161, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)