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Sez. 2, Sentenza n. 12000 del 14/01/2020 Cc. (dep. 10/04/2020) Rv. 279032 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Coadiutore dell’amministratore giudiziario – Ruolo e funzioni – Assunzione del coadiutore da parte della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria – Spese per il relativo compenso – Soggetto obbligato - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279032-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, il coadiutore ex art. 35 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161) è un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio e la sua retribuzione costituisce una spesa sostenuta dall'amministratore, da inserire nel conto della gestione ex art. 42, comma 3, d.lgs. citato, mentre, ove l'originario coadiutore venga in seguito assunto con contratto di prestazione d'opera dalla società sottoposta ad amministrazione, questi perde la sua qualifica, sicché, nel caso di revoca del sequestro disposto nei confronti della società, il compenso allo stesso è a carico di quest'ultima e non dell'erario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)