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Sez. 5, Sentenza n. 5071 del 12/12/1986 Ud. (dep. 24/04/1987) Rv. 175772 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - IN ASSENZA DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. E DELL'IMPUTATO - APPELLO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ - .*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175772-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - IN ASSENZA DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. E DELL'IMPUTATO - APPELLO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ - .*

L'impugnazione della sentenza ad iniziativa delle sole parti lese, costituitesi parti civili, in assenza di gravame da parte degli imputati o del pubblico ministero, non consente modifiche che possano investire il giudizio di responsabilità penale, ma può essere preordinata in via esclusiva alla tutela degli interessi civili che possano essere pregiudicati dalla decisione del giudice penale, attraverso una procedura di verifica della decisione, rigorosamente limitata alla tutela degli interessi civili. Ne consegue che contro tale sentenza e ad iniziativa della parte civile che abbia visto l'imputato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, può proporsi solo ricorso per Cassazione e non già appello pur dopo la pronuncia n. 200 del 1986 della Corte costituzionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)