Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 04/07/1986 (Rv. 447158 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - ONERE DELLA PROVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - ONERE DELLA PROVA.*
L'ammissibilità, nel giudizio d'appello, della domanda relativa al risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, non esonera l'istante dalla prova degli ulteriori pregiudizi, secondo i normali criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., dalla quale può essere esonerato solo quando risulti pacifica ed incontroversa l'attitudine della causa del danno - in precedenza accertata - a produrre effetti nocivi, continui e periodici, della stessa natura ed intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)