Sez. 3, Sentenza n. 9763 del 18/11/1994 (Rv. 488701 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Prova del danno subito - Onere gravante sulla parte istante.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA
L'ammissibilità nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., della domanda di risarcimento (o di ulteriore risarcimento) dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata comporta una deroga al principio dell'improponibilità di domande nuove in appello, disposto dal primo comma, primo periodo, dello stesso articolo. Essa, però, non esonera la parte dal provare la fondatezza della propria domanda ed, in particolare, che, nel periodo successivo alla sentenza di primo grado, si sia verificato il danno o l'aggravamento del danno, quando, vertendosi in tema di debito di valuta, il diritto al risarcimento si fonda sul disposto del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., il quale impone al creditore di dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dalla corresponsione degli interessi legali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)