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Sez. 3, Sentenza n. 12020 del 08/08/2002 (Rv. 556838 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Riconsegna dell'immobile - Accettazione con riserva - Obbligo di pagamento dei canoni fino alla scadenza - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556838-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE

Qualora il conduttore, deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva, (nella specie: facendo mettere a verbale l'espressa riserva di mantenere ferme le domande di ripetizione di tutti i canoni non corrisposti), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora non maturati, e il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)