Sez. 3, Sentenza n. 4162 del 23/06/1986 (Rv. 446946 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO - PRETESA DEL CONDUTTORE DISCONOSCIUTA IN SEDE GIUDIZIALE DOPO LA NOMINA DI UN SEQUESTRATARIO - CONSEGUENZE - CESSIONI DEL GODIMENTO A TERZI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO E IMPIEGO DEL RICAVATO A COPERTURA DELLE SPESE DI CUSTODIA - PRETESE RISARCITORIE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO - PRETESA DEL CONDUTTORE DISCONOSCIUTA IN SEDE GIUDIZIALE DOPO LA NOMINA DI UN SEQUESTRATARIO - CONSEGUENZE - CESSIONI DEL GODIMENTO A TERZI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO E IMPIEGO DEL RICAVATO A COPERTURA DELLE SPESE DI CUSTODIA - PRETESE RISARCITORIE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
Qualora il conduttore di un immobile, deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, e dopo aver intimato al locatore di riprenderne il possesso, chieda ed ottenga la nomina di un sequestratario, ai sensi dell'art. 1216 secondo comma cod. civ., il successivo accertamento dell'insussistenza dell'indicato diritto comporta che il conduttore medesimo è tenuto sia al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, sia alla assunzione delle spese della suddetta custodia. Pertanto, a fronte del comportamento del sequestratario, consistente nella cessione del godimento del bene a terzi, ma con impiego del ricavato a copertura delle spese di custodia, deve negarsi che il conduttore possa avanzare pretese risarcitorie, non essendo riscontrabile una sua perdita patrimoniale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)