Sez. 1, Sentenza n. 30320 del 09/07/2002 Cc. (dep. 10/09/2002) Rv. 222182 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - UBRIACHEZZA | Ipotesi del primo comma dell'art. 688 cod. pen. - Depenalizzazione - Ricorrenza della circostanza prevista dal terzo comma dello stesso articolo - Persistenza dell'illiceità penale - Esclusione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - UBRIACHEZZA
La depenalizzazione del reato di ubriachezza nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 688 cod. pen. opera anche quando ricorra l'abitualità di cui al terzo comma dello stesso articolo, in quanto l'aumento di pena previsto da quest'ultimo, riferibile ad entrambe le fattispecie previste dai primi due commi, non vale a far mutare la natura di illecito amministrativo alla fattispecie depenalizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 688 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)