Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17612 del 18/07/2013 (Rv. 627667 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Rapporto di utenza - Spese di spedizione delle "bollette telefoniche" - Anticipazione da parte del gestore - Possibilità di richiedere all'utente, oltre al rimborso delle stesse, anche il pagamento dell'IVA - Condizioni - Necessità che l'anticipazione sia avvenuta solo "per conto" (e non pure "in nome") dell'utente - Verifica di tale aspetto alla luce del contenuto del contratto - Necessità - Sussistenza.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO
In tema di servizi di telefonia, la possibilità per il gestore di conseguire dall'utente, oltre al rimborso - spettante in forza delle condizioni generali di contratto - delle spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fruizione dei servizi telefonici (cosiddette "bollette telefoniche"), anche il pagamento dell'IVA su tale anticipazione, risulta condizionata dalla circostanza che esso abbia agito solo "nell'interesse" dell'abbonato, ma non pure "in suo nome", giacché ricorrendo tale seconda ipotesi è destinata a trovare applicazione la previsione di cui all'art. 15, numero 3, del d.P.R. 26 agosto 1973, n. 633, secondo la quale "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte" non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA, se (come nel caso di specie) esse risultino "regolarmente documentate". Resta fermo, peraltro, che la natura tributaria di detta norma esclude che la stessa abbia l'effetto di imporre, sul piano contrattuale, di eseguire l'anticipazione "in nome e per conto" del cessionario o fruitore di una prestazione imponibile, aspetto destinato, pertanto, a trovare la propria regolamentazione negli accordi contrattuali intercorsi sul punto tra il gestore dei servizi telefonici ed ogni singolo utente, i cui contenuti condizionano l'applicazione di tale disposizione e, con essa, la possibilità di conseguire, o meno, il pagamento dell'IVA.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., DPR 26/08/1973 num. 633 art. 15 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)