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Sez. 3, Sentenza n. 3532 del 13/02/2009 (Rv. 606647 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Rapporto di utenza - Spese di spedizione delle "bollette telefoniche" - Addebito in capo al gestore del servizio in base all'art. 21, ottavo comma, del d.P.R. 26 agosto 1973, n. 633 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Obbligo gravante sull'utente in base alla disciplina contrattuale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606647-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO

In tema di servizi di telefonia, le spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fruizione dei servizi telefonici (cosiddette "bollette telefoniche") non debbono necessariamente gravare sull'impresa che eroga il servizio, non potendo un siffatto obbligo desumersi dall'art. 21, comma ottavo, del d.P.R. 26 agosto 1973, n. 633, introdotto dal d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 687, in quanto la spedizione non può ritenersi segmento dell'operazione di emissione della fattura, nè ricondursi "ai conseguenti adempimenti e formalità", segnando, invece, il momento stesso in cui viene a perfezionarsi la fatturazione. Tali spese trovano invece disciplina nell'ambito del diritto civile e della volontà negoziale delle parti, dovendosi pertanto correlare all'obbligazione di pagamento del servizio telefonico, per cui, ove sia contrattualmente previsto (come nella specie, in forza dell'art. 28 delle condizioni generali abbonamento), che esse gravino sull'utente e siano anticipate da chi emette la fattura, il relativo rimborso deve essere escluso dalla base imponibile del corrispettivo per il servizio telefonico reso dal gestore, come si evince dall'art. 15, primo comma, n. 3, del citato d.P.R. n. 633. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, che aveva posto a carico del gestore del servizio le spese in questione, ha altresì precisato che sarebbe spettata al giudice di rinvio la verifica dell'efficacia della clausola delle condizioni generali di abbonamento che, addossando all'utente dette spese, non faceva salva, tuttavia, la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura, come quella del ritiro presso gli uffici dello stesso gestore, siccome prevista dall'art. 53 della convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, approvata dal d.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, emanato in attuazione dell'art. 194 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 186).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 29/03/1973 num. 186 art. 194, DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST., DPR 13/08/1984 num. 523 art. 53, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)