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Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 14/11/1986 (Rv. 448840 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALL'IMPORTAZIONE - NAVI - IMPORTAZIONE IN ITALIA DI NAVE STRANIERA "ARMATA" - ESENZIONE DALL'I.G.E. - TRASFERIMENTO DI SINGOLI CARATI - ESENZIONE AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448840-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALL'IMPORTAZIONE - NAVI - IMPORTAZIONE IN ITALIA DI NAVE STRANIERA "ARMATA" - ESENZIONE DALL'I.G.E. - TRASFERIMENTO DI SINGOLI CARATI - ESENZIONE AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'esenzione dall'i.G.e. All'importazione - che, ai sensi degli artt. 1 lett. A) e 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, compete per l'importazione in Italia di nave straniera "armata", a condizione che questa abbia formato oggetto di compravendita fra imprenditori marittimi e sia destinata all'impresa commerciale dell'acquirente - si applica anche nell'ipotesi di trasferimento di singoli carati, anziché di intere navi, ma in tal caso l'esenzione medesima è limitata alle frazioni di imposta corrispondenti ai carati per il cui trasferimento si riscontrano i presupposti dell'esonero dal tributo. (V 1061/82, mass n 418930; (V 6457/79, mass n 403199; (V 1041/70, mass n 346586; (V 2289/67, mass n 329496).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 1, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)