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Sez. 1, Sentenza n. 1041 del 15/04/1970 (Rv. 346586 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ENTRATE NON IMPONIBILI - ALIENAZIONE TOTALE O PARZIALE DI NAVE ARMATA.*
Stato
decisa il 1970-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346586-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ENTRATE NON IMPONIBILI - ALIENAZIONE TOTALE O PARZIALE DI NAVE ARMATA.*

Poiche la nave armata rappresenta un elemento patrimoniale della impresa commerciale marittima, l'alienazione di essa, sia totale che parziale (vendita di carati) rientra nel concetto di alienazione di azienda, il cui corrispettivo e esente ai sensi dell'art 1, terzo comma, della legge 19 giugno 1940, n 762, dall'imposta generale sull'entrata, in quanto introitato a titolo di capitale, come equivalente economico di un bene gia esistente nel patrimonio dell'imprenditore e destinato alla gestione dell'impresa. (V 2303-69, massima n 341707 522-69, massima n 338660 3732-68, massima n 337073 2289-67, massima n 329496).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)